La presenza di telecamere di videosorveglianza è sempre più frequente nelle nostre città, risponde al bisogno di proteggere le singole abitazioni attraverso il controllo delle aree comuni della struttura in cui sono ubicate.
Al centro, dunque, c’è un bene comune. Tutelando tale “bene”, si salvaguardano le parti che lo compongono. Ma sempre nel rispetto del Codice della Privacy.
I punti saldi normativi che regolano la materia (Provvedimento del Garante della Privacy del 2010 e Legge 11 dicembre 2012 sulla Riforma del Condominio) considerano due “poteri decisionali”: quello che fa capo all’assemblea condominiale e quello che vede protagonista l’amministratore. È attorno a questi che ruotano le procedure. Vediamo quali.
Chi dà il via libera all’installazione delle telecamere condominiali?
Sono i condòmini, riuniti in regolare assemblea, a deliberare. Ma solo in merito all’installazione di telecamere nelle aree comuni dell’edificio, tra le quali il portone di ingresso, l’androne, il pianerottolo, il garage, il cortile, il giardino.
Le aree utilizzate da tutti, insomma. Con divieto di inquadrare spazi che vadano oltre: ingressi di singole abitazioni, luoghi e strade circostanti, esercizi commerciali e altri edifici.
Con quale maggioranza decide l’assemblea condominiale? La Legge 11 dicembre 2012 sulla Riforma del Condominio è chiara: il numero dei voti necessario deve essere pari ad almeno la metà degli intervenuti più uno e ad almeno la metà del valore (i cosiddetti “millesimi”) dell’edificio.
La decisione di installare telecamere di videosorveglianza nelle aree private del condominio – la porta di ingresso di una singola abitazione, l’ingresso di un singolo box aiuto, ad esempio – spetta, invece, al singolo condominio.
Il quale, nel rispetto dell’altrui diritto alla privacy, può fare installare telecamere che inquadrino solo la propria porta di casa, la porzione di pianerottolo prossima al suo uscio, il proprio posto auto.
In breve sintesi: le telecamere poste nelle aree comuni del condominio non possono video controllare le aree private e viceversa. In questo “nodo”, spesso inciampano i soggetti coinvolti.
Titolare e responsabile del trattamento delle immagini
E’ l’amministratore del condominioa occuparsi, nel concreto, dei lavori che conducono alla messa a punto dell’impianto di videosorveglianza dal momento della delibera. E’ sempre lui che contatta le aziende installatrici, richiede e valuta i preventivi e, punto fondamentale, fa rispettare quanto prescritto dal Provvedimento del Garante della Privacy del 2010 e dalla Legge 11 dicembre 2012 sulla Riforma del Condominio.
E se il titolare del trattamento delle immagini riprese dalle telecamere, nel caso specifico del condominio, non è una singola persona, bensì il condominio stesso, in quanto decide e delibera, il responsabile del trattamento delle immagini (chi le riceve, le visiona e le cancella dopo i tempi previsti dal Garante della Privacy) è l’amministratore oppure una figura esterna di supporto da lui nominata.
Spetta sempre all’amministratore l’affissione del cartello “Area videosorvegliata”, che dovrà essere posto in diversi punti della struttura condominiale.
Come (e quando) accedere alle immagini registrate
Relativamente alle immagini registrate dalle telecamere condominiali, due sono le regole categoriche: non possono essere utilizzate per altri fini che non siamo quelli della sicurezza e devono essere protette in modo tale che nessuno possa accedervi. Nessuno, eccetto il responsabile del trattamento delle immagini e i soggetti da lui incaricati, solo in caso di illeciti rilevanti (danneggiamenti alle parti comuni, furti nelle abitazioni, violenze personali) e solo dopo regolare denuncia alle autorità competenti e su esplicita richiesta.
I tempi di conservazione delle immagini non possono andare oltre le 24-48 ore. Per tempi di conservazione più lunghi, è d’obbligo interpellare il Garante, presentando una verifica preliminare.